Art. 3.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di sanzioni).

      1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva od olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500».

 

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